CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali,
nonche' della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo
una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di
dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche'
in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi
6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali
mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge
e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo
a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno
o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e'
richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero
una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita'
di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita'
su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere
c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti
la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela
della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue
i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7,
e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati
e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e
il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita'
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia
di trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo
39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di
un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano
sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita'
di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita'
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione
di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei
dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto
di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se
le medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza
del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione
del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita'
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto
quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati
di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase
di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva
dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo
la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento
di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora
il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita'
di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione
del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione
puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita'
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie
o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale
a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante
puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione
al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E),
e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso
il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei
casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente
e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione
non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento,
e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita'
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi
e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti;
a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il
settore creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo'
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi
di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini
del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo
sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalita'
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti
a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma
1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo
e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente
legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificita' della verifica,
il membro designato puo' farsi assistere da personale specializzato che
e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente e' determinato in misura non superiore a quarantacinque unita',
su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le
parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le modalita' per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche' della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema.
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento puo' comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete
o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino
a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo
28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento,
la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa
si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo
29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria
in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre
1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono
il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa,
o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e
28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio
1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale
da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni
del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi
di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati
e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge
e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati
e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita'
procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione
al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita',
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per
il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto
a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti
o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti
svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che
non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni
della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre
1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente
ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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